Statuto
Art. 1 Costituzione
1. È costituita l’associazione di promozione sociale denominata ArcheoFOSS - APS, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2 Sede
1. L’Associazione ha sede nel Comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 Oggetto e finalità
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge, in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:
- cura dell’organizzazione del convegno annuale ArcheoFOSS, garantendone l’autonomia scientifica nel rispetto dei valori del medesimo;
- gestione, cura ed implementazione del sito di libera consultazione www.archeofoss.org e dei social media ad esso relativi;
- curatela di pubblicazioni, a stampa e digitali, video e presentazioni, divulgativi o scientifiche, in modalità open access;
- organizzazione e/o partecipazione ad attività di promozione culturale (convegni, conferenze, incontri, dibattiti) in relazione alle finalità del presente statuto;
- attività di formazione presso enti pubblici, scolastici, universitari di qualsiasi ordine e grado;
- partecipazione ad attività culturali di comune interesse a favore della cittadinanza;
- attività di advocacy riguardo agli open data in archeologia, le licenze d’uso, i diritti e doveri degli autori e dei costitutori di banche dati.
3. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
4. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, tra cui, a titolo non esaustivo:
- promuovere paradigmi e strumenti FLOSS nei processi della ricerca e della tutela dei Beni Culturali, della valorizzazione del territorio e della conoscenza scientifica partecipata;
- incentivare l’approccio di ciascun soggetto produttore di dati e nuove conoscenze nella ideazione e attuazione di procedure aperte nell’ambito dell’ICT e dell’archeologia digitale;
- promuovere riflessioni metodologiche tra gli Enti territoriali e di tutela, gli Enti di Ricerca e gli Enti di Istruzione e Formazione universitaria e professionale;
Si avvale inoltre di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
Art. 5 Associati
1. All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche o giuridiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze e, nel caso delle persone giuridiche, nei limiti di tipologia e di numero stabiliti dal Codice del terzo settore. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3.In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4.La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7.Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 7 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Art. 8 Organi dell’Associazione
1. Gli organi dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale);
- e) il Collegio dei Garanti.
2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo volontario; è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente statuto.
Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati
1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e l’eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L’Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
- j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Può essere consentita la partecipazione alle riunioni degli organi sociali anche via teleconferenza (audio/video, solo audio o testuale): in tal caso deve essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito e alle votazioni in diretta. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il segretario della riunione o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal Presidente di accertare l’identità e la legittimazione di coloro che intervengono di persona, sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio.
Art. 11 Validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da cinque membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
- a) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
- h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
Art. 15 Presidente
1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica due anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
- a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
Art. 16 Segretario e Tesoriere
1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
- a) la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell’Associazione.
Art. 17 Organo di Controllo
1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L’Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
Art. 18 Collegio dei Garanti
1. L'assemblea elegge un collegio dei garanti costituito da tre componenti, che restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
2. Compiti del Collegio sono:
- a) vigilare sulla rispondenza delle attività agli ideali associativi e dell’operato dell’Assemblea e del Direttivo rispetto agli scopi statutari, fornendo opera di consiglio a supporto di quest’ultimo;
- b) esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- c) giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
3. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Garanti nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
4. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
5. La carica di Garante è incompatibile con altre cariche ricoperte all’interno dell’Associazione.
Art. 19 Comitato Scientifico
1. Il Comitato scientifico è previsto come organo la cui applicazione operativa sarà di volta in volta delineato dal Consiglio Direttivo, secondo necessità, con apposita delibera.
2. Compito del Comitato Scientifico è garantire la qualità scientifica delle attività di pubblicazione, convegno e divulgazione dell’associazione.
3. Membri del Comitato Scientifico possono essere Soci Onorari, Sostenitori o personalità individuate dal Consiglio Direttivo derivanti anche da segnalazione dei soci, distintesi per particolari e preclari meriti scientifici o culturali.
Art. 20 Libri sociali
1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Art. 21 Risorse economiche
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 22 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.
Art. 22 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.